Art. 68.
(Controllo sugli organi degli Ordini professionali).

      1. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario ad acta che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.